trasformazione di societa’ consortile in consorzio


 

Cons. Not. Milano 24.07.2001, principi uniformi in tema di società

 

E’ legittima la trasformazione di una società consortile in consorzio con attività esterna.

 

Motivazione

 

Per effetto dell’art. 2615-ter, introdotto nel codice civile dalla legge 10.05.1976 n. 377, le società previste nei capi III e seguenti del Titolo V del libro V possono assumere come oggetto lo scopo consortile.

 

Ne consegue che, potendo essere utilizzata la forma societaria per il perseguimento di tale scopo sin dall’origine, non ricorre alcun motivo per escludere che la stessa possa esser assunta anche quando il perseguimento dello scopo consortile sia già in corso per il tramite di un consorzio con attività esterna.

 

La trasformazione è vicenda modificativa della struttura organizzativa del gruppo, alternativa rispetto alla liquidazione e costituzione di un nuovo soggetto.

Essa è connotata dal principio di continuità per effetto del quale non muta la titolarità di diritti e rapporti facenti capo al "soggetto trasformato".

Essa è compatibile con eventuali variazioni di disciplina applicabile e, segnatamente, con modifiche del regime della responsabilità di tutti o di alcuni degli associati.

 

Dal sistema, invero articolato, che si è determinato per effetto di svariate disposizioni normative (tra le quali spicca, ai nostri fini, la L.  127/1971 che vieta la trasformazione di società cooperativa in società lucrativa, divieto peraltro rimosso, per le banche popolari dal D.Lgs. 385/1993) è desumibile il principio secondo il quale "non è consentita, neppure con il consenso di tutti i soci, la trasformazione che comporti il passaggio ad un tipo di società con scopo istituzionalmente incompatibile con quello originariamente prescelto".

 

Questo principio, esposto in termini positivi, porta ad ammettere la compatibilità della trasformazione con le vicende modificative delle strutture organizzative di enti, dotati di autonomia patrimoniale, scaturenti da contratti associativi caratterizzati da identico scopo (o causa).

 

Tale evenienza ricorre, in particolare, nel caso di trasformazione di consorzio con attività esterna in società consortile e viceversa, posto che l’identità di scopo è normativamente attestata dall’art. 2615 ter c.c..